La funzione sociale e educativa svolta dagli “oratori parrocchiali” è nota a tutti; a volte questo fatto è solo un pretesto - usato dal legislatore di molte Regioni - per finanziarne la costruzione (ri)costruzione …. e per fare altro ancora; di seguito il resoconto della vicenda e le prove: tutta la legislazione nazionale e regionale sull’argomento.
Con il termine ORATORIO (dal latino orare, cioè pregare) s’intende un piccolo edificio dedicato al culto religioso cristiano dove i fedeli si recavano a pregare: la parola prende il nome dal luogo in cui, intorno al 1600, si riunivano i fedeli in preghiera.
Oggi il termine sta a indicare una vasta rete di attività svolte dalle parrocchie ed altre istituzioni cristiane a favore dei ragazzi e dei giovani: è in questo significato che il termine è usato qui di seguito, dove trattiamo delle leggi statali e regionali che, dal 2001, si sono date l’obiettivo di “riconoscere, valorizzare, promuovere” la funzione educativa, formativa, aggregatrice, sociale svolta “dalle parrocchie e dagli altri istituti religiosi e da enti di altre confessioni riconosciute dallo Stato” nelle politiche sociali.
Il riconoscimento del ruolo, che ovviamente esiste, come vedremo è strumentale all’erogazione di “contributi” (tanti) alle parrocchie, alle diocesi, alle associazioni di enti religiosi appartenenti alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.
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